Agevolazioni fiscali


AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

(Detrazione fiscale del 55%)

I contribuenti che fino al 31.12.2011 sostengono delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una detrazione d’imposta pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che cambia a seconda della tipologia di intervento eseguito.
Per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire tale detrazione in 10 rate annuali di pari importo ed è bene ricordare che la stessa non può formare credito d’imposta, ovvero è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi e l’eventuale somma eccedente non può venire chiesta a rimborso.
Si tratta di riduzioni dall’IRPEF e dall’IRES concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o porzioni) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività di impresa o professionale.
È importante sottolineare, quindi, che deve trattarsi di immobili esistenti, la cui prova può essere fornita dall’iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento nonché dal pagamento dell’I.C.I., se dovuta, mentre restano escluse dall’agevolazione in oggetto gli interventi relativi a nuove costruzioni o ad essi assimilati (ad esempio ampliamenti).


AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

(Detrazione fiscale del 36%)

La Legge Finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31.12.2012 il termine per poter usufruire di una detrazione dall’IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio inerente case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Il beneficio sul quale calcolare tale detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di € 48.000,00 riferito alla singola unità immobiliare e non ad ogni persona che sostiene la spesa, inoltre, nel caso in cui gli interventi rappresentino una prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, ai fini della determinazione del limite massimo di spesa detraibile è necessario tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Anche tale detrazione va obbligatoriamente ripartita in 10 anni, salvo casi particolari, e non può formare credito d’imposta, ovvero è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi e l’eventuale somma eccedente non può venire chiesta a rimborso.
I lavori per i quali spetta tale agevolazione fiscale sono quelli indicati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n.380, così come anche precedentemente individuati dall’art.31, lettere a), b), c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n.457.


I.V.A. SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La Finanziaria 2010 ha disposto che sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria il regime agevolato dell’IVA, che prevede l’applicazione di un aliquota ridotta del 10%, diventi permanente.
E’ bene sottolineare come, invece, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione non vengano toccati da tale disposizione in quanto per queste tipologie di interventi era già prevista l’applicazione della medesima aliquota agevolata.
È però necessario evidenziare una sostanziale differenza tra gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione da una parte e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dall’altra:
i primi possono usufruire dell’aliquota IVA agevolata del 10% sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera, sia per le forniture di beni finiti, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi;
i secondi, invece, possono usufruire dell’aliquota IVA agevolata del 10% solo per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera (e con delle limitazioni in presenza di beni cosiddetti significativi) e non sulla mera fornitura di beni, materie prime o semilavorati.


PER UNA COMPLETA TRATTAZIONE

Per una completa trattazione degli argomenti di cui sopra (detrazione fiscale del 55%, detrazione fiscale del 36%, aliquote I.V.A. applicabili) consigliamo l’attenta lettura delle guide emanate dall’Agenzia delle Entrate che si possono trovare all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it nella sezione guide fiscali o, in alternativa, crediamo di farLe/Vi cosa gradita inserendo qui di seguito i files contenenti le medesime guide in versione PDF.